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D. 04/09/2002 n. 1983) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.". -Il testo dell'art. 47, comma 4, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è il seguente: "4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.". Art. 11. Limitazioni legali alla proprietà privata 1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.". Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 232 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", come modificato dal Decreto legislativo qui pubblicato è il seguente: "Art. 232 (Limitazioni legali). Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Art. 12. Disposizioni finali 1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente Decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Decreto. 2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente Decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attività. 3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente Decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli. 4. È abrogato l'articolo 2-bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189. Nota all'art. 12: -La Legge 1 luglio 1997, n. 189, reca: "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1 maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.". Art. 13. Legislazione regionale 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente Decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli Istanza di autorizzazione Il sottoscritto ...............……………….....…….. nato a ….................................. . il …................. residente a ……………………............ via .……....................... . n. .…... nella sua qualità di ...……………..……………......…........ della Società ....…….…………………………..... con sede in ......……………............... . via .…………………................ n. .……... . Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. -Posizionamento degli apparati. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonchè dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito. -Descrizione del terreno circostante. Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: edifici posti in vicinanza del sito; conformazione e morfologia del terreno circostante; eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). -Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). Stime del campo generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana). La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. -Modalità di simulazione numerica. Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonchè la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. -Allega alla presente istanza Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). -Mappe del territorio circostante all'impianto. Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonchè dei luoghi di pubblico accesso); Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto; Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche; Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico. Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della Legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36". A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. Firma Allegato B (previsto dall'art. 5, comma 2) Denuncia di inizio attività (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt) Il sottoscritto ..........………………….....…….. nato a …….............................. il ……............. residente a …..……………............ via .……......................... n. .…... nella sua qualità di .…………………......…........ della Società ....…….………..………………..... con sede in .………...…………............... via .…………………................ n. .……... Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. |
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